Omicidio Tominaga, gli altri due giovani non sono imputabili

Per la Cassazione non c’è concorso in omicidio per Wedam e Djouamaa

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Udine contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste, confermando così l’impossibilità di contestare il concorso nell’omicidio di Shimpei Tominaga ai due giovani Daniele Wedam e Abd Allah Djouamaa.

Il tragico episodio risale al 22 giugno scorso, quando il 56enne imprenditore giapponese fu colpito con un pugno al volto all’interno di un locale del centro di Udine. La caduta e il conseguente impatto con il suolo furono fatali: Tominaga morì tre giorni dopo presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’autore materiale del colpo, Samuele Battistella, 20 anni, di Moriago della Battaglia, rimane imputato per l’omicidio.

La posizione di Wedam e Djouamaa

Fin dalle prime fasi dell’inchiesta, la posizione di Wedam e Djouamaa era stata oggetto di valutazioni approfondite. I due giovani, entrambi di Conegliano, erano presenti al momento dell’aggressione ma non avevano partecipato attivamente all’attacco contro Tominaga. Il Tribunale del Riesame, lo scorso agosto, aveva già escluso la loro imputabilità per concorso morale nell’omicidio.

La Procura di Udine aveva successivamente presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che ai due giovani potesse essere contestato almeno il concorso anomalo nel reato. Tuttavia, i giudici della Suprema Corte hanno respinto tale richiesta, ritenendola inammissibile per due motivi principali: il ricorso non si è limitato a questioni di legittimità, ma ha invaso il merito della vicenda, e soprattutto, dalle ricostruzioni dei fatti, è emerso che Wedam e Djouamaa non potevano prevedere l’azione violenta di Battistella.

Le motivazioni della Cassazione

Secondo quanto riportato nella sentenza, il colpo fatale a Tominaga è avvenuto dopo la conclusione di una rissa nella quale Wedam e Djouamaa avevano partecipato, ma che riguardava altre persone. Al momento dell’aggressione all’imprenditore giapponese, i due giovani si trovavano già fuori dal locale e non avevano alcuna possibilità di prevedere o influenzare le azioni di Battistella.

I giudici hanno sottolineato che, per contestare un concorso anomalo o morale in un reato, è necessario dimostrare la volontà degli imputati di agevolare l’azione criminosa. In questo caso, tale volontà non è risultata presente, né attraverso la partecipazione attiva all’aggressione, né in termini di supporto al responsabile dell’omicidio.