Anche il fisioterapista può usare l’ecografo: la sentenza a Udine

Assolto un fisioterapista a Udine.

“Con una sentenza di grande rilievo per la nostra professione, si è finalmente conclusa una vicenda giudiziaria che ha coinvolto per più di due anni un fisioterapista iscritto all’Ofi Fvg”. Melania Salina, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, commenta con particolare soddisfazione l’esito di un procedimento che l’ha vista pure consulente della difesa del libero professionista udinese Giacomo Passoni. Con sentenza n. 294/2024 depositata il 7 marzo scorso, il giudice monocratico del Tribunale di Udine Paolo Milocco, accogliendo la richiesta di assoluzione del Pm Alessandra D’Aversa, ha pronunciato la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

“Nell’esprimere ancora la nostra solidarietà al collega coinvolto, riteniamo utile far conoscere la sentenza a tutti i professionisti – sottolinea Salina –. Passoni, difeso dagli avvocati Luigi Francesco Rossi e Federica Tosel, imputato di esercizio abusivo della professione medica, ha dovuto rispondere di avere utilizzato l’ecografo nell’ambito della sua attività valutativa e di avere formulato diagnosi riservate al laureato in medicina e chirurgia. La sentenza, pur su uno specifico caso, è di notevole importanza perché conferma, nell’ambito delle competenze e responsabilità del profilo professionale del fisioterapista, la possibilità di utilizzo dell’ecografo. Ancor più rilevante è la sottolineatura del fisioterapista come professionista sanitario che collabora nella tutela della salute del paziente, ma non è sottoposto al medico nell’esercizio delle competenze professionali”.

“Il processo – prosegue la presidente di Ofi Fvg –, incentrato sul tema del rapporto fra professione di medico e di fisioterapista, ha chiarito i confini delle due professioni, ma anche evidenziato gli spazi di leale collaborazione nell’interesse del paziente, come sottolineato dal giudice. Viene così riconosciuta la piena titolarità del fisioterapista, in quanto professionista sanitario, a svolgere procedure di visita e diagnosi fisioterapica, che si differenziano da quelle effettuate dal medico in quanto non indagano la salute in generale o in particolare una patologia, ma sono riferiti a quadri di disfunzione legati alle competenze specifiche del fisioterapista e dunque non costituiscono sconfinamento di competenze. Il giudice ha posto inoltre l’attenzione su di un altro aspetto cruciale, ovvero l’obbligo per il fisioterapista all’approfondimento di quegli aspetti che possono costituire pericolo per il paziente anche “proponendo al medico, in caso di sospetta patologia, un approfondimento che ritiene opportuno, motivando l’indicazione con una certa ipotesi diagnostica che costituisce una opportuna forma di collaborazione interdisciplinare”.