Rspp datore di lavoro: che cosa dice la normativa

Il D. Lgs. n. 81 del 2008, corrispondente al Testo Unico della Sicurezza, definisce il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli assegna delle mansioni molto importanti che hanno a che fare con la gestione della sicurezza in azienda e con la sua organizzazione, in modo che l’integrità e la salute dei lavoratori possano essere tutelate. La normativa prevede per altro che in specifiche circostanze è lo stesso datore di lavoro che può rivestire tale funzione. La disciplina normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 34 del decreto che abbiamo menzionato, ma il datore di lavoro può essere un Rspp solo nelle aziende della pesca fino a un massimo di 20 dipendenti, solo nelle aziende zootecniche, agricole, industriali e artigiane fino a un massimo di 30 dipendenti e in tutte le altre aziende fino a un massimo di 200 dipendenti.

La formazione e gli obblighi

La formazione viene garantita da un corso rspp datore di lavoro, e deve poi essere aggiornata con regolarità. Il datore di lavoro che sceglie di diventare responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a elaborare il documento di valutazione dei rischi e ad analizzare i rischi che scaturiscono dall’attività svolta, ma anche a identificare tutte le procedure di protezione e di prevenzione che devono essere messe in atto allo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare del tutto i rischi. Non solo: un altro dei compiti del datore di lavoro con mansioni da rspp è quello di gestire i mezzi, i sistemi e le persone per la protezione e la prevenzione dei rischi professionali. Infine, egli è tenuto a garantire ai dipendenti la formazione in tema di sicurezza, eventualmente anche in prima persona.

La formazione come requisito obbligatorio

La normativa si esprime in modo chiaro ed evidente a proposito della formazione, che rappresenta un requisito obbligatorio. In particolare il comma 2 dell’articolo 34 del decreto che abbiamo menzionato in precedenza prevede che il datore di lavoro sia tenuto a partecipare a corsi di formazione la cui durata vada da un minimo di 16 ore a un massimo di 48. Il corso deve essere coerente con la natura dei rischi che caratterizzano il posto di lavoro e correlati alle mansioni lavorative. Un altro riferimento normativo in materia è rappresentato dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011, in cui vengono indicati i contenuti minimi dei corsi e le modalità con le quali essi vanno erogati.

La durata variabile dei corsi

Per i datori di lavoro delle aziende con rischio basso, il corso per rspp ha una durata di 16 ore; per i datori di lavoro delle aziende con rischio medio, la durata è di 32 ore; per i datori di lavoro delle aziende con rischio alto, infine, la durata è di 48 ore. La definizione del livello di rischio varia in funzione del settore Ateco a cui l’azienda appartiene.

I moduli dei corsi

I corsi, che vengono erogati da società specializzate nel settore della formazione come www.progetto81.it, si articolano in moduli. In particolare il primo modulo riguarda le tematiche di natura giuridica e normativa, mentre il secondo modulo ha a che fare con gli aspetti gestionali, relativi fra l’altro all’organizzazione della sicurezza. Il terzo modulo, poi, è di tipo tecnico, correlato alla definizione dei rischi e alla loro valutazione; infine, il quarto modulo è di natura relazionale, e riguarda la formazione dei lavoratori e la loro consultazione. I corsi di aggiornamento devono essere effettuati una volta ogni 5 anni, con una durata che è sempre variabile in base al livello di rischio aziendale: l’aggiornamento è di 6 ore per i datori di lavoro delle aziende con rischio basso; di 10 ore per i datori di lavoro delle aziende con rischio medio; di 14 ore per i datori di lavoro delle aziende con rischio alto. Le tematiche che vengono affrontate servono a rinnovare e arricchire la competenza e la conoscenza del soggetto nei vari ambiti di studio già affrontati con il corso iniziale. I corsi possono essere erogati online in maniera totale per l’aggiornamento e in maniera parziale per la formazione iniziale: l’e-learning non vale per il terzo e il quarto modulo.