Da settembre si potrà lavorare da casa.
Dal 1 settembre 2022 i dipendenti della Regione e degli enti regionali, fatta eccezione per i dirigenti, potranno accedere al lavoro agile e lavorare da casa.
Lo ha stabilito il nuovo regolamento per la disciplina regionale del lavoro agile approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica e autonomie locali, dopo l’intesa raggiunta con i sindacati del comparto lo scorso 22 agosto.
La nuova disciplina stabilisce che i lavoratori le cui mansioni possono essere svolte in modalità agile, ovvero sostanzialmente lavorare da casa con il pc aziendale, possono svolgere fino a 8 giornate lavorative mensili in “smartworking”. Nel caso di genitori con figli a carico minori di 14 anni le giornate fruibili mensilmente sono 12. Inoltre, fino al permanere dei rischi da contagio Covid-19 ai lavoratori fragili può essere autorizzata la prestazione in modalità agile fino a 5 giorni alla settimana.
La Regione – è stato ricordato – ha già sperimentato forme di lavoro a distanza con l’avvio e la prosecuzione del progetto di telelavoro domiciliare, “VeLA” (Veloce, Leggero, Agile), approvato ad ottobre 2018 e tutt’ora operativo. Grazie a quell’esperienza, con l’avvio dell’emergenza sanitaria, già nel marzo del 2020 la Regione ha potuto adottare provvedimenti amministrativi per estendere lo “smartworking” al maggior numero di risorse umane possibile. A seguito di un primo incontro a giugno tra Amministrazione regionale e sindacati, si è giunti poi, il 29 luglio scorso, alla stipula dell’Accordo stralcio sul lavoro agile e altre forme di lavoro a distanza – personale non dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e quindi all’odierna approvazione della disciplina.
Ogni lavoratore può chiedere l’accesso al lavoro agile: le esigenze di servizio sono valutate dal dirigente così come il calendario di fruizione delle giornate di lavoro deve essere concordato preventivamente con il proprio responsabile, di regola su base mensile, fatte salve possibili variazioni per esigenze legate alla cura dei minori.
Le modalità di svolgimento del lavoro, da casa o da altro luogo prescelto dal lavoratore, sono definite all’interno di un accordo individuale della durata massima di un anno, rinnovabile. Il dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è tenuto ad elaborare un report delle attività svolte da remoto, a cadenza giornaliera, settimanale o mensile secondo le indicazioni del proprio responsabile, che devono essere specificate nell’accordo.
Il dirigente ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date definite per il lavoro agile in qualsiasi momento per esigenze di servizio straordinarie e non preventivabili che dovranno essere comunicate al lavoratore almeno un giorno prima.
Al lavoratore in modalità agile è garantita una fascia di inoperabilità; durante tale fascia oraria al lavoratore non può essere richiesta alcuna prestazione lavorativa, né la lettura delle email, né la risposta alle telefonate e ai messaggi o l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo previsto dalla legge, a cui il lavoratore è tenuto, e ricomprende in ogni caso il periodo notturno che va dalle 22 alle 6 del mattino del giorno successivo. La fascia di attività standard per il lavoro agile va dalle 7 e 30 alle 19 e 30; è la fascia nella quale si colloca l’orario di lavoro di ciascun dipendente nella giornata di lavoro agile, secondo il profilo orario di ognuno. Nel corso dell’orario di lavoro svolto in modalità agile, il dipendente deve garantire una fascia di contattabilità dalle ore 10 alle ore 12, durante la quale deve rendersi prontamente reperibile nel caso sia contattato dall’ufficio telefonicamente o via mail. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni stabilite in sede di contrattazione sindacale di primo livello.