La replica di Autovie sulla vicenda di Latisana.
Si era trovato di fronte una trave di legno poco prima dell’uscita del casello di Latisana e, nonostante la richiesta di risarcimento, si è ritrovato a becco asciutto. Questa la vicenda capitata lo scorso 28 gennaio a un 33enne di San Donà di Piave mentre percorreva l’autostrada e andato a impattare contro una trave di 2 metri, che aveva procurato danni alla sua auto.
Autovie Venete, però, non ci sta a come è stata ricostruita la vicenda. “Respingiamo le accuse di negligenza, la stessa Corte di Cassazione con la sentenza 19648 del 3 ottobre 2016 ha stabilito che la presenza sulla carreggiata autostradale di un ostacolo è circostanza imprevedibile che comporta l’esonero di responsabilità del gestore autostradale in caso di incidente occorso ad altro utente dell’autostrada che riporta danni”.
“Nella fattispecie del caso – prosegue la società -, dopo opportune e approfondite verifiche svolte dalla Concessionaria, la prima segnalazione al Centro Radio Informativo di Autovie Venete è pervenuta alle 18.02 da parte del Centro Operativo della Polizia Stradale che indicava ostruzioni nel tratto autostradale. Contestualmente all’esposizione degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile veniva allertato l’Ausiliario alla viabilità che, giunto dieci minuti dopo alle 18.12, rimuoveva la trave. Autovie ha appurato, inoltre, che non sono state riscontrate segnalazioni circa la presenza di criticità sulla carreggiata precedenti l’evento denunciato ed è verosimile quindi che l’oggetto rimosso sia stato perso pochi istanti prima da un veicolo terzo responsabile del sinistro e non identificato”.
“L’imprevedibilità e inevitabilità del caso in aggiunta al lasso temporale assai breve di intervento – a dimostrazione del diligente espletamento dell’attività di vigilanza – sono elementi che – conclude Autovie – rientrano nella sentenza della Corte di Cassazione sopracitata e pertanto la richiesta di risarcimento dei danni subiti non ha potuto trovare accoglimento“.