La sentenza del Tar su militari sospesi perché non vaccinati.
Alcuni militari di stanza in Friuli hanno presentato ricorso al Tar contro i provvedimenti che erano stati decisi nei loro confronti perché non vaccinati; il tribunale amministrativo del Fvg, però, ha confermato, come già in altri distretti giudiziari, che la sospensione dal lavoro, accompagnata dal taglio della retribuzione, per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, è una misura legittima.
Il Tribunale ha emesso questa decisione in seguito all’esame di tre distinti ricorsi: due di questi, presentati da un tenente colonnello del Comando Brigata Alpina Julia di Udine e da un brigadiere capo del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia sono stati respinti in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza. Uno, presentato da un caporale maggiore dell’Esercito, in servizio alla Compagnia Comando Supporto Logistico – 8° Reggimento Alpini di Venzone, è stato accolto solo nella parte riguardante la mancata previsione, da parte del legislatore, delle “conseguenze pregiudizievoli ulteriori” rispetto alla privazione dello stipendio e altri compensi per il lavoratore.
La Corte Costituzionale, nella sentenza numero 14 del 2023, riguardante una norma analoga applicata al personale sanitario, ha sottolineato che si tratta di una conseguenza calibrata, funzionale alla riduzione della circolazione del virus. Inoltre, è stata respinta l’ipotesi di violazione dell’articolo della Costituzione relativo alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto, poiché il mancato obbligo vaccinale deriva da una scelta individuale e non da un fatto oggettivo. Il legislatore, quindi, ha previsto la sospensione del rapporto di lavoro come mezzo per conservare l’equilibrio giuridico ed economico del contratto, secondo quanto osservato dal TAR.