Le strutture per gli affitti brevi in Friuli: ancora tanti senza Cin.
Malgrado il decreto, che dispone che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica (comprese quelle per gli affitti brevi) debba munirsi del CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, specifici dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune di appartenenza della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), sia in vigore da 10 giorni in Friuli Venezia Giulia solo il 58% degli host ha adempiuto all’obbligo di legge.
L’adeguamento alla norma, infatti, che in Friuli Venezia Giulia ha coinvolto le oltre 15.384 strutture registrate, a oggi – secondo i dati del Ministero del Turismo – vede 6.509 strutture (42%) non aver ancora richiesto il codice identificativo. “La maglia nera – osserva l’avvocato Gennaro Sposato di Rödl & Partner, colosso della consulenza legale e amministrativa presente in 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia – tra le città va a Trieste con il 44% delle strutture senza ancora il CIN, seguita da Udine con il 43%, Gorizia (39%) e infine Pordenone (36%).
A livello regionale, poi, il Friuli Venezia Giulia con il 42% di strutture sprovviste di CIN è ultima in classifica, seguita a poca distanza dall’Umbria con il 41,7%, Marche e Puglia (25%). Tra le regioni più virtuose, invece, spicca la Basilicata dove il 94% dei titolari ha già provveduto alla richiesta del CIN, così come sono in ottima posizione la Valle d’Aosta (90%) e il Trentino-Alto Adige (89%) a completare il podio.
Accertamenti sono in corso e per quanti saranno trovati irregolari scattano ora le sanzioni: “Un immobile privo del CIN viene multato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro – ricorda Sposato – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per violazione accertata.”
Inoltre, tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge è necessario, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, che il titolare dell’attività presenti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) “Pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile” chiarisce l’esperto legale.