Ancora poche settimane per adeguarsi al nuovo decreto legge che, dal 1° gennaio 2025, prevederà che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica sia munita del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA).
Adeguamento che in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà le oltre 14.900 strutture registrate, ma che a oggi – secondo i dati del Ministero del Turismo – vede il 60% delle stesse non aver ancora richiesto il codice identificativo, aggiudicandosi la poco lusinghiera “maglia nera” delle regioni italiane, seguita dalle Marche con il 45%, poi Liguria con il 44%, Abruzzo (42%), Puglia (41%), Umbria e Veneto (38%), Sicilia e Calabria (37%), Piemonte e Toscana (36%), Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna (32%), Sardegna (31%) e Molise (29%).Tra le regioni più virtuose spicca la Basilicata dove più dell’84% dei titolari ha già provveduto alla richiesta del CIN, così come sono in ottima posizione Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (74%) e Campania (72%),a completare il podio.
Guardando poi in particolare alle città friulane, al primo posto si piazza Udine con il 62% delle strutture senza ancora il CIN, seguita da Gorizia con il 60%, Trieste (57%) e infine Pordenone (53%).
Il CIN, poi, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che online, in particolare per gli annunci pubblicati sulle online travel agencies (ndr. Airbnb, Booking, ecc).
Rischio sanzione sino a 10mila euro, per cin non esposto o mancanza ‘scia’
In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni ammoniscono gli esperti legali in real estate dello studio professionale multidisciplinare Rödl & Partner “Lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro – sottolinea l’avv. Gennaro Sposato di Rödl & Partner – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per violazione accertata.”
Ma non è tutto perché tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge è necessario, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, che il titolare dell’attività presenti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) “Pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile” chiarisce l’esperto legale dello studio Rödl & Partner.