Il tecnico sbaglia l’indirizzo mail, i condomini perdono il Superbonus

L’indirizzo pec errato è costato il Superbonus a due condomini di Pordenone.

A causa di una pec errata i condomini perdono il Superbonus. La pratica Cila-S, necessaria per ottenere il beneficio fiscale, è stata respinta dal Comune di Pordenone a causa di un errore nella trasmissione della documentazione. Il Tar ha confermato questa decisione, rifiutando il ricorso presentato dai legali Vincenzo Barrasso ed Elena Alberti che rappresentano la residenza Aurora e il condominio Michela.

L’errore è stato commesso dal professionista incaricato della pratica. La documentazione richiesta è stata inviata a un indirizzo email inesistente, “comune.pordenone@legalmail.it”, anziché a quello corretto, “comune.pordenone@certgov.fvg.it”. Nonostante successivamente sia stata trasmessa un’integrazione corretta, ma ormai era troppo tardi ed il danno era già stato fatto: per una questione di data e di protocollo, non è stato possibile rimediare.

Nel tentativo di ribaltare la decisione del Comune, i legali hanno sottolineato che, secondo il principio di leale collaborazione, l’ente avrebbe dovuto avvisare il professionista dell’assenza di documentazione e attivare un “formale soccorso istruttorio”. Inoltre, hanno evidenziato che se il Comune avesse adottato uno sportello telematico, l’errore si sarebbe potuto evitare, in quanto i documenti sarebbero stati caricati direttamente sulla piattaforma informatica.

Tuttavia, il Tar ha respinto tali argomentazioni, ribadendo che l‘invio dei documenti a un indirizzo email inesistente non configura una trasmissione valida. La richiesta di retrodatazione della presentazione della pratica è stata quindi considerata irricevibile, in quanto la data di protocollazione deve coincidere con quella di effettiva presentazione.

Secondo i giudici amministrativi, il Comune non aveva l’obbligo di attivare un soccorso istruttorio, poiché l’istanza non era stata trasmessa correttamente. Inoltre, il Tar ha sottolineato che il professionista avrebbe dovuto verificare attentamente la corretta trasmissione della documentazione e che l’errore da parte sua è stato determinante nel fallimento della pratica.