Rifiuta due lavori, stop all’assegno di mantenimento del padre

Esige l’assegno mensile dal padre, ma la Cassazione non le da ragione

Voleva l’assegno mensile, ma la Cassazione da ragione al padre. E’ quanto successo ad una 22enne di Gorizia, figlia di genitori separati, che aveva reclamato l’assegno di mantenimento dal padre, facendo presente la sua “giovane età”, il percorso professionale ancora in “itinere” e la mancata indipendenza economica. Una richiesta assurda in quanto la giovane aveva rifiutato ben due proposte di lavoro: una da segretaria presso lo studio legale del padre ed uno da cameriera, il mestiere che, a suoi dire, avrebbe preferito.

Per i giudici, il tribunale di Gorizia e la corte di Appello di Trieste nel 2020, “il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica della ragazza deve imputarsi esclusivamente a sua colpa, per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro

Il percorso di studi

La giovane donna, infatti, aveva espresso la volontà di iscriversi ad un corso di grafologia, un’ idea abbandonata appena trovato un corso biennale per ottici a Bologna alla quale si era iscritta in causa d’Appello, dopo che il tribunale aveva invece fatto cessare del tutto il suo diritto a ricevere l’assegno del padre.

“Deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione – afferma la Cassazione – venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione o del mercato del lavoro”.

Al fratello 300 euro mensili

Diverso il trattamento per il fratello, maggiorenne, al quale è stato confermato il diritto al versamento dell’assegno mensile da parte del padre, che invece voleva sospenderlo, per lo scarso rendimento scolastico. La Cassazione, con la corte di Appello, ha stabilito che “non si poteva tenere conto della condotta morale” del ragazzo e che l’assegno gli spetta di diritto in quanto ammesso all’ultimo anno di liceo e con ancora la possibilità che completi gli studi.