Torcia accesa durante la protesta anti-Covid in piazza a Gorizia, punito il colpevole

La decisione della questura di Gorizia.

La polizia di Stato di Gorizia lo scorso 2 dicembre ha applicato per la prima volta il DASPO sportivo per fatti avvenuti in un contesto diverso rispetto a quello di riferimento. Il provvedimento è stato infatti irrogato ad un soggetto resosi responsabile del reato durante una manifestazione di protesta, svoltasi in piazza Vittoria alla fine di ottobre, per i provvedimenti anti-Covid stabiliti dal Governo.

La condotta tenuta dal destinatario del provvedimento ha evidenziato un’indubbia pericolosità sociale che rischiava di far degenerare una manifestazione che fino a quel momento si era svolta in maniera pacifica, lo stesso ha infatti accesso un artificio pirotecnico (nello specifico una torcia di segnalazione nautica) fra i manifestanti presenti.

Il Daspo quale divieto di accedere a manifestazioni sportive è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di arginare il fenomeno della violenza negli stadi. È un provvedimento del Questore che è finalizzato ad inibire l’accesso ai luoghi in cui si svolgono  manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e alla sosta dei partecipanti, a soggetti pericolosi siano essi maggiorenni o minorenni,  per una durata che va da uno a 5 anni.

Sono considerati soggetti pericolosi sia quelli denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per determinate categorie di reati ( ad esempio porto abusivo d’armi o altri oggetti atti ad offendere, uso di caschi protettivi o altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona) sia coloro che sulla base di elementi di fatto si ritiene abbiano partecipato singolarmente o in gruppo ad  episodi di violenza posti in essere a causa di manifestazioni sportive, tali da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso degli anni, il legislatore ha inteso ampliare il novero di soggetti destinatari di detto provvedimento, introducendo diverse tipologie di reati ma anche estendere la portata dello stesso ad altri ambiti diversi dalle manifestazioni sportive.

A tal proposito l’art. 13 D.L. n. 53/2019 ha esteso l’applicabilità del provvedimento di DASPO ai soggetti denunciati per i reati di cui all’art. 6 lett. c della legge 401/89 anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.