Il caso segnalato da Federconsumatori Udine.
Compra un’auto e dopo due anni scopre non solo che il passaggio di proprietà non è mai stato registrato dalla concessionaria e dall’agenzia di pratiche auto, ma a causa del fallimento della concessionaria stessa è costretto addirittura a restituire il veicolo acquistato.
È quanto accaduto a un assistito di Federconsumatori di Udine a cui il malcapitato si è rivolto dopo essersi trovato in questa situazione. Insieme ad altri numerosi sfortunati acquirenti, infatti, l’uomo nel 2017 aveva acquistato un veicolo usato presso una grossa concessionaria ubicata fuori regione , corrispondendo tramite bonifico bancario un importo di denaro considerevole, superiore ai 20 mila euro, comprensivo di passaggio di proprietà. Contestualmente all’acquisto del veicolo veniva sottoscritta anche una nota di richiesta della trascrizione al Pra dell’atto di vendita a un agenzia di pratiche automobilistiche, agenzia scelta dal venditore, che si assumeva l’incombente. In pratica, l’agenzia si sarebbe occupata di tutto.
L’acquirente poi, in possesso della carta di circolazione, ha circolato liberamente col “suo” veicolo, confidando, in buona fede, nella circostanza che l’agenzia di pratiche automobilistiche avrebbe adempiuto all’incombente della trascrizione del passaggio di proprietà entro i 60 giorni legislativamente previsti.
Purtroppo però, in seguito, l’acquirente non ha verificato se il Pra avesse rilasciato il certificato di proprietà, probabilmente dimenticandosene del tutto o confidando nell’operato della agenzia di pratiche automobilistiche a cui era stato conferito l’incarico della trascrizione della vendita. Successivamente, due dopo anni l’acquisto, la concessionaria venditrice veniva dichiarata fallita e l’acquirente veniva a conoscenza dalla curatela del fallimento che la trascrizione dell’atto di proprietà della sua auto era avvenuta in favore dell’acquirente solo in data successiva alla dichiarazione di fallimento.
La curatela del fallimento chiedeva, pertanto, al povero acquirente di restituire immediatamente l’auto in quanto la vendita del veicolo non si era perfezionata perché la trascrizione in favore dell’acquirente era avvenuta dopo la dichiarazione del fallimento ed era di conseguenza inopponibile al fallimento.
L’avvocato Sabrina Colle, che ha seguito la controversia per Federconsumatori Udine, consiglia di verificare personalmente, trascorsi 60 giorni dall’acquisto, la trascrizione dell’atto di vendita in favore dell’acquirente al Pra e segnala che “è dal 1° gennaio 2020, un nuovo decreto prevede la progressiva introduzione del Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, in sostituzione della Carta di circolazione e del Certificato di proprietà del veicolo, documento che dovrebbe evitare situazioni paradossali come quella capitata al nostro assistito e a molte altre persone che si sono affidate in buona fede a agenzie di pratiche automobilistiche o a concessionari inaffidabili”.